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Assegno Unico e lavoratori frontalieri, il vademecum aggiornato dell’Ocst

L'ufficio frontalieri del sindacato Svizzero Ocst ha aggiornato il documento molto dettagliato sulla nuova normativa e le procedure per i lavoratori pendolari

Sono diverse le segnalazioni arrivate in questi giorni in redazione, relative alle norme sull’introduzione dell’assegno unico e la situazione dei lavoratori frontalieri, in alcuni casi penalizzanti (le problematiche riguardano in particolare i frontalieri con coniuge che lavora in Italia con figli a carico). L’ufficio frontalieri del sindacato Svizzero Ocst ha redatto un documento molto dettagliato che è stato aggiornato di recente con alcune precisazioni e approfondisce la tematica, lo riportiamo di seguito:

Moltissimi frontalieri si sono rivolti a noi per ricevere istruzioni in merito al nuovo “assegno unico” italiano (detto anche “universale”). I frontalieri devono farne richiesta? Nel caso, come si deve procedere? Come questo impatterà sugli assegni svizzeri? Per rispondere a queste domande, abbiamo incontrato personalmente i vertici dell’Istituto delle Assicurazioni Sociali (IAS) di Bellinzona e siamo ora in grado di darvi ogni informazione in merito. Il documento integrale sul sito di Ocst

  1. Come funziona il nuovo assegno unico:

    In base al Family Act voluto dall’attuale Governo, il 1° marzo 2022 entrerà in vigore in Italia un nuovo assegno familiare definito appunto “assegno unico”.

    L’assegno spetterà a tutti i cittadini di uno Stato UE residenti in Italia (e anche ai cittadini extra- UE con un permesso di soggiorno permanente).
    L’assegno sarà riconosciuto:
    – per i nascituri fin dal 7° mese di gravidanza;
    – per ogni figlio minorenne;
    – per ogni figlio maggiorenne fino al compimento dei 21 anni d’età, a patto che egli: frequenti una formazione scolastica (compresa l’università) o professionale; svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore agli 8’000 € annuali; sia registrato come disoccupato presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile;
    – per ciascun figlio disabile senza limiti di età.

    Gli importi del nuovo assegno unico saranno i seguenti:
    – Per ISEE pari o superiore a 40’000 €: 50 € mensili per figli minorenni, 25 € mensili per i maggiorenni.
    – Per ISEE pari o inferiore a 15’000 €: 175 € mensili per figli minorenni, 85 € mensili per i maggiorenni.
    – Per ISEE intermedi: gli importi varieranno in base ad apposite tabelle ministeriali. È poi prevista una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo (85 € mensili).

    Sono infine possibili ulteriori maggiorazioni per figli disabili, per le giovani madri inferiori ai 21 anni e per le famiglie numerose (quattro o più figli).

    Per fare domanda di assegno unico è prima necessario richiedere il modulo ISEE 2022 (è possibile farlo anche presso il CAF CISL). È anche prevista la possibilità di richiedere l’assegno unico senza presentare l’ISEE; in tal caso l’INPS erogherà d’ufficio la tariffa minima (ovvero quella prevista per gli ISEE superiore ai 40’000 €). La domanda per richiedere l’assegno unico potrà essere presentata dal 1° gennaio 2022 (con decorrenza del diritto dal 1° marzo 2022) sul sito INPS o tramite i patronati autorizzati. Ricordiamo che il nostro sindacato è convenzionato con il patronato INAS-CISL

  2. Come dovranno comportarsi i frontalieri?

    In base alla normativa europea, i frontalieri hanno diritto a percepire l’assegno familiare in Svizzera alle stesse condizioni dei lavoratori residenti. Tuttavia l’altro genitore – in certi casi – dovrà prima procedere a richiedere in Italia il nuovo assegno unico.

    Dagli incontri di discussione con lo IAS di Bellinzona è emerso quanto segue:
    – Tutti i frontalieri che già oggi ricevono gli assegni familiari dallo IAS continueranno a riceverli senza modifiche né interruzioni fino al 28 febbraio 2022.
    – Nei primi giorni di febbraio, i frontalieri riceveranno dallo IAS un documento ufficiale con l’indicazione di procedere al rinnovo degli assegni familiari in Svizzera dal 1° marzo in poi. Per farlo dovranno scaricare un apposito formulario sul sito dello IAS (www.iasticino.ch).
    – Questa comunicazione verrà spedita al lavoratore ed anche al datore di lavoro (per evitare ritardi).
    – Nel formulario il lavoratore certificherà la propria situazione familiare, specificando i propri dati oltre a quelli dei figli e dell’altro genitore.
    – Se l’altro genitore lavora in Italia (come dipendente o come autonomo) o percepisce un’indennità di disoccupazione, il frontaliere dovrà compilare anche il modulo E-411 (la parte A, punti 1, 2, 3 e 4). Il modulo E-411 sarà sempre allegato al formulario. In questo caso l’altro genitore dovrà avviare in Italia la richiesta dell’assegno unico.
    – Se al contrario l’altro genitore è inoccupato (casalingo/a), il frontaliere non dovrà compilare il modulo E-411. In tal caso l’altro genitore non avrà l’obbligo di richiedere prima l’assegno unico in Italia per ricevere l’assegno svizzero. Andrà anche allegata una autocertificazione dello status di inoccupato/a e la copia della carta d’identità.
    – Il formulario con gli eventuali allegati andranno quindi spediti allo IAS.
    – Nel primo caso (l’altro genitore lavora in Italia o percepisce la disoccupazione) lo IAS procederà a contattare l’INPS territoriale di competenza per farsi certificare gli importi dell’assegno unico pagati in Italia all’altro genitore. Una volta ricevuta risposta dall’INPS, lo IAS erogherà al frontaliere la differenza tra l’assegno intero e quanto già pagato dall’INPS in Italia all’altro genitore. – Nel secondo caso (l’altro genitore è inoccupato), lo IAS procederà a pagare al frontaliere l’importo intero direttamente in Svizzera.
    – Nel caso in cui entrambi i genitori siano frontalieri, lo IAS procederà a pagare l’importo intero in Svizzera al genitore che ha il reddito più alto (o – nel caso di genitori separati – a chi convive con i figli). In questo caso i genitori non dovranno quindi richiedere l’assegno unico in Italia.

  3. Ambito di applicazione

    Le indicazioni qui riportate valgono unicamente per i lavoratori assoggettati allo IAS (che sono la maggior parte). Alcuni datori di lavoro ubicati in Ticino sono tuttavia assoggettati ad altre Casse di compensazione.In tal caso invitiamo questi lavoratori ad attendere informazioni più precise dal proprio HR o dalla propria amministrazione. Per i frontalieri che saranno interessati allo scambio di dati con l’INPS si prevede un blocco momentaneo degli assegni di almeno due mesi (il pagamento sarà comunque retroattivo). Tuttavia, al fine di velocizzare le procedure, lo IAS ha accettato la proposta del sindacato di poter inviare la decisione INPS relativa all’accoglimento dell’assegno unico con indicati gli importi. Ogni eventuale cambiamento circa la condizione lavorativa dell’altro genitore andrà comunicata allo IAS in modo tempestivo.

Pubblicato il 08 Febbraio 2022
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