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Coronavirus, gli avvocati scioperano

Nella delibera si legge: "Astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della  Giurisdizione, per il periodo di quindici giorni con decorrenza dal 6.03.2020 e fino al  20.03.2020"

toga tribunale apertura

Il Coronavirus si sta allargando e il Governo oggi ha firmato un nuovo decreto per le disposizioni generali da attuare in questa situazione di emergenza. Anche gli avvocati hanno si sono riuniti e hanno deciso di entrare in sciopero fino al 20 marzo prossimo

Questo il testo della delibera:

L’UFFICIO DI COORDINAMENTO DELL’ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE 

Riunito in conferenza on-line nella seduta del 4 marzo 2020 dalle ore 20,20, con la  presenza di: 

– Avv. Giovanni MALINCONICO (Coordinatore);
– Avv. Vincenzo CIRAOLO (Segretario)
– Avv. Alessandro VACCARO (Tesoriere)
– Avv. Cinzia PRETI (Componente);
– Avv. Armando ROSSI (Componente)
– Avv. Rosanna ROVERE (Componente);
– Avv. Giovanni STEFANÌ (Componente).

CONSIDERATO 

1- che l’emergenza derivante dalla diffusione del virus “Covid 19” sta procurando  grande allarme sociale su tutto il territorio nazionale, allarme avvalorato dalla  intensa attività di prevenzione messa in atto dalle attività sanitarie e dal Governo,  con la produzione di disposizioni eccezionali sia di normazione primaria d’urgenza  che regolamentare; 

2- che, per quanto riguarda le attività giudiziarie, tale emergenza è stata fronteggiata  con misure incentrate sulla riduzione e sospensione delle attività relativamente  alle sole “zone rosse”; 

3- che in particolare, l’art. 10 del D.L. 2.03.2020 n. 9 prevede, tra le altre misure, la  sospensione delle udienze nei procedimenti civili, penali, amministrativi e  contabili degli uffici nel cui ambito di competenza rientrano i Comuni inseriti  nell’allegato n. 1 al DPCM dell’1.03.2020 (cd. “zona rossa”) e di quelli in cui le parti  o i loro difensori abbiano residenza o sede negli stessi Comuni, con l’eccezione dei  procedimenti connotati da urgenza; 

4- che si tratta di misure assolutamente non adeguate a ridurre ragionevolmente il  rischio di contagio in relazione alle specifiche modalità di interazione che  connotano le attività giudiziarie in quanto 

a- il rischio di contagio si sta palesando in modo crescente su tutto il territorio  nazionale e già numerosi Avvocati e Magistrati hanno contratto il contagio; 

b- che ogni Avvocato e ogni Magistrato, nello svolgimento delle proprie funzioni,  interagisce quotidianamente con un numero molto elevato di persone e inoltre  gli Avvocati, per le ragioni connesse alla propria professione, operano in modo  indistinto sul territorio nazionale, senza alcuna limitazione, 

c- negli uffici giudiziari converge un afflusso di persone non limitato alle sole parti  e ai loro difensori, ma esteso a testimoni, consulenti, verificatori, coadiutori,  (etc.) non ricompreso nelle previsioni del D.L. n. 9/2020, e si concretizza il  rischio che gli uffici giudiziari italiani divengano grande veicolo di contagio  diffuso e incontrollato; 

d- negli uffici giudiziari è inoltre molto arduo, se non impossibile, effettuare i  dovuti controlli preventivi circa gli ambiti di rispettiva provenienza delle  persone; 

e- lo stato degli edifici in cui viene esercitata l’attività giudiziaria, la loro  inadeguatezza strutturale e la loro dislocazione, non consentono un pur  minimo controllo igienico-sanitario, 

f- la gestione continua in gran parte ad essere demandata a scelte discrezionali  dei capi degli uffici giudiziari che, nella maggior parte dei casi, hanno assunto  provvedimenti volti a limitare le possibilità di contagio nelle sole aule di  udienza e all’interno delle cancellerie (peraltro con esiti evidentemente  insufficienti, visto il caso di Milano), ma non hanno alcuna incidenza sulle  condizioni in cui gli Avvocati, le parti, i testimoni e gli ausiliari debbano  attendere lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza; 

5- che, in ragione delle problematiche ora evidenziate, si stanno moltiplicando casi di  contagio di Avvocati e Magistrati; 

6- che si stanno moltiplicando sul territorio nazionale richieste di intervenire in modo  immediato, con misure più adeguate e significative, ivi inclusa la sospensione delle  udienze su tutto il territorio nazionale, con l’eccezione delle attività relative a  procedimenti urgenti e indifferibili; 

7- che l’Organismo Congressuale Forense ha immediatamente segnalato al Ministro  della Giustizia la gravità e delicatezza della questione sia per le vie brevi  (personalmente in data 26.02.2020), sia in modo formale, dapprima con nota del  25.02.2020 e da ultimo con nota in data 3.02.2020 con la quale è stata  espressamente richiesta la sospensione delle udienze al fine di studiare e mettere  in atto più adeguate misure di contrasto al contagio; 

8- che tali richieste sono rimaste tutte prive di alcun riscontro; 

9- che l’assunzione di misure adeguate a garantire la salute e l’incolumità degli  Avvocati Italiani si rende indifferibile in via di prioritaria urgenza e che la  situazione venutasi a determinare rientra nella ipotesi dei “gravi eventi lesivi  dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”; 

10- che l ‘art. 6, 2° co., lett. c) dello Statuto del Congresso Nazionale Forense dispone  che l’Organismo Congressuale Forense (quale organo di rappresentanza del  Congresso istituito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 39, 3° comma, legge  31.12.2012 n. 247) ha la funzione e il potere di proclamare l’astensione dalle  udienze nel rispetto delle disposizioni del codice di autoregolamentazione; 

11- che il Regolamento Interno dell’OCF, così come approvato nella seduta del  23.11.18, all’art. 7, 5° comma prevede che: “ Nel caso in cui si determinino  situazioni di eccezionale gravità che richiedano di essere affrontate in via  immediata, in relazione a ipotesi di pericolo per le libertà civili e per l’assetto  delle istituzioni democratiche e della giurisdizione, l’Ufficio di Coordinamento  può con propria deliberazione indire l’astensione dalle udienze anche in difetto  della previa proclamazione dello stato di agitazione, dando puntuale motivazione  delle ragioni di grave ed imprescindibile urgenza. In tale ipotesi, con la delibera  di indizione, l’Ufficio di Coordinamento provvederà alla immediata convocazione  dell’Assemblea, anche in deroga al termine ordinario di preavviso, al fine di  riferirne ed affinché siano assunti i deliberati conseguenti”

12- che, in ogni caso, l’assunzione della presente deliberazione è stata preceduta, da  parte dell’Ufficio di Coordinamento, da una consultazione informale con tutti i  componenti dell’Assemblea dalla quale è emersa la opportunità di intervenire con  l’immediata indizione dell’astensione nei termini di cui al presente deliberato; 

13- che l’art. 2, 7° co. della legge 26.04.1990 n. 146, come recepito nel “Codice di  autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati”, consente la  deroga delle disposizioni in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata  nei casi di astensione per “gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei  lavoratori”, situazione sicuramente configurabile nel caso di specie; 

14- che vani sono risultati tutti i tentativi reiteratamente svolti affinché si ovviasse alla  situazione di pericolo denunciata; 

Tanto premesso, 

INDICE 

l’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della  Giurisdizione, per il periodo di quindici giorni con decorrenza dal 6.03.2020 e fino al  20.03.2020, in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione, con  esclusione espressa delle udienze e delle attività giudiziarie relativi alle attività  indispensabili come previste e disciplinate dagli artt. 4, 5 e 6 del “Codice di  autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati” 

DÀ AVVISO 

che l’adesione all’astensione, che sarà considerata legittimo impedimento del difensore in  ogni tipo di procedimento, oltre ad essere dichiarata personalmente o tramite sostituto del  legale titolare della difesa o del mandato all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine  preliminare, potrà essere comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella  cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero oltreché agli altri avvocati  costituiti, con espressa deroga al termine di due giorni, in considerazione delle ragioni di  pericolo sanitario sottese alla astensione 

DISPONE 

l’immediata trasmissione della presente delibera, oltre che a tutte le rappresentanze  istituzionali ed associative dell’Avvocatura Italiana, al Presidente della Repubblica, ai  Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Presidente del  Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro dell’Economia e Finanze e ai  Capi di tutti gli Uffici Giudiziari Italiani. 

Il Segretario Il Coordinatore Avv. Vincenzo Ciraolo Avv. Giovanni Malinconico

Pubblicato il 04 Marzo 2020
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