Il processo di Varese sulla mafia nelle valli del Nord, i giudici: “Controllo sulla popolazione”
Dalle motivazioni servite al Collegio per decidere le condanne del processo “Nerone“ esce uno spaccato della forza intimidatrice della malavita locale. Riferimento a “paesani” e “mamamsantissima” nelle intercettazioni. Testimoni muti in aula
Personalità “carismatiche“ la cui presenza diventa elemento di peso, ma per via dell’impiego di metodo seguito per farsi valere, quello che i giudici del collegio di Varese hanno descritto nelle motivazioni della sentenza che ha inflitto pesanti condanne agli imputati nel processo conclusosi nei mesi scorsi a cui veniva contestata, appunto, l’aggravante del cosiddetto “metodo mafioso”.
Il 18 maggio 2026 difatti è stata scritta una pagina importante legata agli accadimenti di oramai quasi dieci anni fa in una fetta di territorio a ridosso del confine con la Svizzera e lungo le direttrici delle sue statali che portano al confine di Stato, Valcuvia e Valganna, un reticolo fatto di paesini e frazioni dove l’attenzione dei carabinieri venne posta su una serie di relazioni fra soggetti intercettati al termine di una scia di incendi ad automezzi (da qui la denominazione dell’indagine genesi, “Nerone”).
Relazioni fra soggetti, si diceva, accusati di vivere in un cabotaggio fatto di prestiti a usura, spaccio di stupefacenti ed estorsioni che si basavano sull’impiego dell’intimidazione legata alla contiguità con cosche di criminalità organizzata calabrese. Siamo al primo grado e la presunzione di innocenza, è bene ricordarlo, deve fare da bussola su ogni ragionamento che si traduce in contestazioni mosse però dalla direzione distrettuale antimafia di cui il sostituto procuratore Giovanni Tarzia, di Milano, sosteneva l’accusa seduto nei banchi di fronte al tribunale collegiale di piazza Cacciatori delle Alpi.
Dunque tornando al 18 maggio scorso, furono circa 70 gli anni di carcere comminati in tutto ai 12 imputati, alcuni con ruoli da gregario, altri di spessore e considerati fra i più influenti proprio nel far valere quel “peso“ legato alla vicinanza, e alla parentela addirittura con alcuni pezzi grossi della Ndrangheta che si affaccia sulla riviera dei Tramonti, la costa tirrenica della Calabria di Lamezia Terme. Dunque a qualche mese dalle condanne in primo grado le motivazioni di quella decisione ripercorrono passo dopo passo i ragionamenti giuridici fatti per arrivare alla decisione, e non può non spiccare dalla lettura dei passaggi legati proprio alla considerazione legata all’aggravante contestata, quella del “metodo mafioso“.
Un’aggravante – osteggiata in più occasioni in aula dai difensori, a rappresentanza dei quali l’avvocato Corrado Viazzo – che emerge se si vuole in maniera quasi letteraria dall’uso di una certa fraseologia contenuta nelle intercettazioni dove si parla di «cristiani», «mammasantissima», «paesani» che restituiscono «per il lessico adoperato, per gli intendimenti esposti e per le modalità d’azione rappresentate, l’intrinsecità di taluni degli imputati, alla consorteria mafiosa», scrive il Collegio di Varese. Ma a convincere i giudici dell’aggravante contestata non è solo una questione gergale, di “mafia parlata”, verrebbe da dire.
Esistono secondo le toghe varesine una serie di comportamenti inequivocabili, primi fra tutti quelli omertosi dei testimoni escussi in tribunale. Come diverse volte ricordato nelle cronache giudiziarie d’aula vi sono stati una pioggia di «non so», «non ricordo», persino testi che non rammentavano l’azienda in cui avevano lavorato, quando interrogati, comportamento che ha «finito per disvelare l’intimidazione alla quale erano stati sottoposti, mettendo, con allarme, in luce che il suo esercizio era ordinaria modalità di agire; meglio: di esercitare il controllo sulla popolazione».
L’articolo 416-bis, comma 3, del codice penale definisce il metodo mafioso attraverso tre distinti tratti: la “forza di intimidazione”, la “condizione di assoggettamento” e la “condizione di omertà“, scrivono i giudici di Varese. «Per forza d’intimidazione deve intendersi la manifesta predisposizione a compiere atti di violenza e di minaccia, così da assumere la capacità di incutere timore: dall’avvalimento di tale forza, nei termini ora indicati, deriva che l’intimidazione ben possa sussistere senza dovere giungere a concretizzarsi in singoli atti di violenza e minaccia, che restano quale accidente. L’avvenuto esercizio della forza di intimidazione è accusato dalla ricorrenza delle conseguenti due condizioni di assoggettamento e di omertà, per il vero difficilmente scindibili, atteso che la prima costituisce sempre premessa della seconda e tuttavia distinguibili nella misura in cui nell'”assoggettamento” il riferimento va a un raggiunto stato di sottomissione, mentre nell”omertà” al rifiuto generalizzato a collaborare con l’Autorità Giudiziaria».
Poi, «ricorre la condizione di assoggettamento quando si ravvisi uno stato di succubanza, di costrizione, di soggezione, appunto, tale da indurre la vittima a conformare la propria volontà a quella di colui dal quale l’intimidazione promana, mercè il convincimento d’essere esposti a un concreto pericolo».
In ultimo la faccenda dell’omertà, più volte registrata in aula. Sul punto i giudici di Varese, citano recenti pronunce della Suprema corte: «Ma quel che maggiormente si ravvisa nella congerie delle vicende in contestazione è la condizione di omertà – ossia l’adozione di un comportamento di non collaborazione con l’Autorità Giudiziaria – per aversi la quale “non è affatto necessaria una generalizzata e sostanziale adesione alla subcultura mafiosa, né una situazione di così diffuso terrore da impedire qualsiasi atto di ribellione e qualsiasi reazione morale alla condizione di sottomissione. E sufficiente che il rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia diffuso, anche se non generalizzato; che tale atteggiamento sia dovuto alla paura o di danni all’integrità della propria persona o anche solo all’attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti” (Cassazione penale V sezione sentenza 24282 del 2026)».










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