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Troppo rumore, a Laveno Mombello un’ordinanza ferma la musica a mezzanotte

Deroghe possibili dopo richiesta all'amministrazione comunale. L'ordinanza è valida fino al 25 agosto 2022

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È del 27 luglio 2022 l’ordinanza firmata dal sindaco Luca Santagostino per limitare le emissioni acustiche e sonore nei pubblici servizi e per limitare gli orari degli spettacoli durante la sera.

Le motivazioni di tale ordinanza, come si legge nella premessa del documento ufficiale è stata presa visto che “continuano a pervenire agli uffici comunali segnalazioni da parte di cittadini e residenti relativamente a turbative alla quiete ed al riposo causate dall’eccessiva amplificazione della diffusione musicale da parte di attività di somministrazione alimenti e bevande”.
Pertanto, l’amministrazione ha ritenuto opportuno “adottare un apposito provvedimento al fine di salvaguardare il riposo delle persone, e la naturale vocazione turistica del paese, procedendo a stabilire orari entro i quali consentire agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande lo svolgimento di attività oltremodo rumorose anche con diffusione di musica”.

L’ordinanza completa pubblicata sul sito del Comune di Laveno Mombello

L’ordinanza, che riportiamo nel dettaglio, in sostanza prevede: all’interno e all’esterno dei locali pubblici musica “alta” limitata alle 22.30, musica con audio limitato sino alle 24.00, musica all’esterno vietata dopo le 24.00. Obbligo di fare la valutazione di impatto acustico. Tutto questo se l’operatore non comunica nulla al comune ma solo al SUAP. Se invece fa richiesta di deroga al Comune almeno con 10 giorni di anticipo può ottenere (facoltà dell’amministrazione) delle deroghe agli orari e la deroga a non presentare la valutazione di impatto acustico.

In sostanza nella lunga ordinanza, valida fino al 25 agosto, si legge:

-“All’interno ed all’esterno dei pubblici esercizi la “musica di accompagnamento e compagnia”, che ai sensi dell’art. 68 della L.R. 6/2010 “non costituisce attività di intrattenimento”, deve essere limitata dalle ore 22:30. Per limitata si intende che il livello sonoro della musica ed anche dei clienti deve essere tale da consentire a due persone poste ad un metro di distanza di potersi sentire normalmente.

– Le attività di spettacolo o trattenimento musicale, complementari all’attività principale del locale (quali piano bar, concertini musicali, attività musicali mixate con presenza di disk jockey, juke- box, musica diffusa da impianti hi-fi, karaoke, trattenimenti di svago vari sia dal vivo che con l’ausilio di mezzi sonori) effettuate all’interno e all’esterno dei pubblici esercizi devono svolgersi senza superare i limiti massimi di esposizione al rumore previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico in premessa menzionata e dal piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.

– Lo svolgimento all’esterno degli esercizi pubblici degli spettacoli e trattenimenti musicali di cui al punto precedente, è consentita sino alle ore 24.

– I titolari di pubblico esercizio che intendano effettuare, all’interno e all’esterno dei locali, spettacoli di portata minore, e cioè quelli destinati a concludersi entro le ore 24 del giorno di inizio e con un pubblico fino ad un massimo di 200 persone, devono presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata da ogni documentazione e dichiarazione idonea ad attestare la sicurezza dell’allestimento e la piena assunzione di responsabilità in capo all’organizzatore, compresa la documentazione di impatto acustico (relazione fonometrica), ai sensi della normativa vigente (L. 447/1995 e disposizioni attuative). L’Amministrazione comunale può esonerare l’esercente dalla presentazione della documentazione di impatto acustico (relazione fonometrica) solo in caso di concessione di deroga ai limiti di rumorosità. La deroga deve essere richiesta all’Amministrazione almeno 10 giorni prima dell’evento. Nel caso del mancato rispetto di tale termine, l’istanza non sarà ritenuta ricevibile.

– I titolari di pubblico esercizio che intendono effettuare all’interno dei locali spettacoli ed trattenimenti musicali oltre le ore 24 del giorno di inizio e con un pubblico fino ad un massimo di 200 persone devono dotarsi di licenza ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS, con relazione tecnico descrittiva a firma di un tecnico abilitato per intrattenimenti fino a un massimo di 200 persone, idonea documentazione di impatto acustico (relazione fonometrica), ai sensi della normativa vigente (L. 447/1995 e disposizioni attuative).

– Per spettacoli e trattenimenti musicali con un pubblico superiore a 200 persone, i titolari di pubblico esercizio devono dotarsi di licenza ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS, previo parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblici Spettacoli, ex art. 80 del TULPS.

In caso di violazione delle norme contenute nella presente ordinanza, la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine potranno fare sospendere immediatamente la manifestazione e, nel caso proseguano rumori derivanti dai clienti ivi presenti, fare chiudere l’attività. Nell’ordinanza sono poi specificate diverse disposizioni. Per i trasgressori sono previste anche sanzioni pecuniarie da € 50,00 a € 500,00 euro.

L’ordinanza completa pubblicata sul sito del Comune di Laveno Mombello

Pubblicato il 03 Agosto 2022
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