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Frontalieri e smartworking: proroga del regime speciale fino al 2023

Il sindacato svizzero Ocst illustra nel dettaglio le norme sul telelavoro dei pendolari italiani in Svizzera e le novità in materia

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Le norme legali concernenti il telelavoro effettuato dai frontalieri sono in continua evoluzione. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha comunicato la decisione dell’Unione Europea di sospendere fino al 30 giugno 2023 il limite temporale del 24,99% normalmente concesso quale soglia invalicabile per il telelavoro effettuato dai frontalieri.

“Fino a quella data – precisa l’ufficio frontalieri del sindacato svizzero Ocst – sarà dunque possibile lavorare in home office anche oltre la citata percentuale senza avere impatti di natura previdenziale (cioè senza il rischio di dover essere annunciati all’INPS in Italia). L’UFAS comunica inoltre che dopo il 30 giugno 2023 «è possibile che le regole di assoggettamento vengano adeguate o interpretate in modo tale che un livello di telelavoro superiore al 25% possa essere svolto nello Stato di residenza senza modificare la competenza della sicurezza sociale. Una possibile attuazione concreta sarà discussa nei prossimi mesi a livello europeo e tra la Svizzera e gli Stati limitrofi». È ancora presto per sapere nel dettaglio quali saranno queste nuove regole”.

“Il nostro sindacato – prosegue la nota – che siede all’interno dell’ETUC a Bruxelles, monitorerà l’andamento dei negoziati e vi darà ogni aggiornamento in merito. Per quanto concerne invece il discorso fiscale resta ancora in vigore l’Accordo amichevole tra Italia e Svizzera che ha sospeso ogni impatto anche a questo livello”.

L’inquadramento giuridico del telelavoro effettuato dai frontalieri è un tema molto articolato in quanto genera due livelli di impatto, uno previdenziale (ovvero che riguarda i contributi pensionistici) e uno fiscale (ovvero che riguarda la tassazione del reddito da lavoro).

La precisazione del sindacato:

Impatti previdenziali. In base al diritto europeo (art. 13 del Reg. CE n. 883/04 e art. 14 del Reg. CE n. 987/09), una persona residente in Italia che sottoscrive un contratto di lavoro in Svizzera può lavorare da casa al massimo per il 24,99% del tempo di lavoro previsto dal contratto stesso. In caso di superamento di questa soglia l’autorità previdenziale italiana (cioè l’INPS) acquisisce la facoltà di richiedere all’azienda svizzera l’incasso del relativo contributo in Italia, il che implicherebbe molta burocrazia oltre a maggiori oneri finanziari. Questo limite è stato tuttavia sospeso dall’inizio della pandemia e lo rimarrà appunto fino al 30 giugno 2023. Dopo quella data l’Unione Europea si pronuncerà con dei nuovi regolamenti.

Impatti fiscali. In base poi all’Accordo tra Italia e Svizzera sulla tassazione dei frontalieri del 1974, il frontaliere residente nei Comuni di frontiera, se svolge delle intere giornate di lavoro su suolo italiano, è poi tenuto a dichiarare all’Agenzia delle Entrate la quota di reddito maturata in quegli stessi giorni. Come noto, durante la pandemia è stata però sospesa anche questa implicazione grazie ad un Accordo amichevole transitorio stipulato da Italia e Svizzera. Tale Accordo – come sempre spiegato da OCST – si rinnova in modo tacito (e dunque automatico) di mese in mese, salvo una revoca ufficiale da parte degli Stati.

“Vi era il timore – conclude la nota – che l’Accordo potesse terminare con il 30 giugno 2022 ma in luglio è arrivata la conferma da parte degli Stati che esso andrà ancora avanti a tempo indeterminato fino a comunicazione contraria. Per il momento dunque ogni impatto resta sospeso”.

Pubblicato il 21 Novembre 2022
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